NOTE CARATTERISTICHE. ANDREBBERO FATTI CORSI DI FORMAZIONE E ABOLITI I GIUDIZI

UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA E’ PROVA DI TRASPARENZA

*a cura del Segretario Generale del SILME

Ci torniamo su ogni tanto su questo tema, anche per il solo fatto che gran parte del lavoro che stiamo svolgendo in questo periodo come sindacato, è proprio l’impugnazione della valutazione.

Circolari del ministero della Difesa hanno più volte richiamato i comandi discendenti ad una attenta compilazione delle schede valutative, evidenziando ai vari livelli, che non è possibile procedere ad una declassazione del profilo valutativo senza giustificare con fatti concreti le motivazioni.

Ormai diverse sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato hanno tracciato uno standard su come compilare le voci interne di valutazione e anche se il giudizio finale è sempre e comunque riservato alla facoltà del superiore gerarchico, comunque si dovrebbero attuare precise disposizioni tali a non far incorrere il ministero della difesa in inutili ricorsi e conseguenti spese giudiziarie, oltre alla meschina figura di tutta l’istituzione.

Alla radice del problema in realtà manca una vera e propria cultura, ci piacerebbe dire del solo diritto mentre in realtà ci troviamo di fronte a veri e propri strafalcioni di sintassi e uso improprio di termini che evidenziano pesanti contraddizioni, mancando un nesso logico consequenziale nel testo tali, che ad un esame di italiano la bocciatura sarebbe matematica per l’impossibilità di una comprensione di cosa realmente vogliono esprimere i compilatori.

Quello che abbiamo letto in questi giorni affrontando vari ricorsi è qualcosa di inaccettabile, commenti e illazioni, giudizi sommari, valutazioni senza elementi oggettivi e oggettivabili, uso del condizionale che travalica il senso compiuto della frase.

Per questioni di delicatezza non possiamo trascriverli per ora, lo faremo a “bocce ferme”, quando i nostri assistiti avranno uno straccio di riscontro e percorso tutti gli iter di impugnazione, ma vi assicuriamo che siamo di fronte ad una vera e propria catastrofe letteraria e interpretativa.

Un piccolo esempio ve lo facciamo; malgrado la circolare dello stato maggiore della difesa sui criteri di compilazione delle note caratteristiche dica esplicitamente, che non possono essere prese in considerazione situazioni che esulano dal servizio, alcuni compilatori continuano imperterriti ad entrare nella vita privata delle persone, ipotizzando che la loro situazione familiare non consente al militare di raggiungere gli obiettivi prefissati, salvo poi ammettere nella stessa stesura del giudizio, che le aspettative dei comandanti rispetto al valutando sono state confermate in positivo.

Questo modo di trascrivere situazioni personali che non hanno nulla a che fare con il giudizio del servizio, oltre ad essere ingerenti e estranee alle disposizioni per la compilazione, vanno a incidere nel rapporto superiore-subordinato, instaurando non più una dipendenza di servizio ma una pressione indebita di tipo psicologico, sottolineando un quadro a dir poco spregevole e sicuramente non professionale, come dire attento amico, ti posso colpire in qualunque modo, anche quando te ne stai a fare i fatti tuoi e potrebbero non piacermi come te li fai, assurdo!

Un militare che assolve perfettamente ai suoi compiti garantendo alla forza armata professionalità, efficienza e prestigio, viene poi penalizzato qualora nella sua vita privata deve sostenere una separazione (capita) e magari accollarsi anche la tutela di un minore (capita) in quanto la madre, secondo una CTU del tribunale competente, la definisce madre non in grado di gestire il figlio.

Ebbene esistono compilatori che suffragano il giudizio di valutazione con “a causa delle assenze non ha potuto garantire la continuità del servizio” omettendo che quelle assenze sono previste dalla legge, che c’è un dovere di rango costituzionale di accudire un figlio minore e che le licenze o le aspettative (pagate al 30% o 50 % dello stipendio) sono state firmate proprio dagli stessi compilatori. Facciamo finta di non sapere?

Allora viene il dubbio (ma se avessimo usato la parola certezza non avremmo sicuramente sbagliato) che chi ha il dovere per legge di rilasciare le licenze, non avendo nessun potere per impedire al bisognoso di averle, si vendica con le note caratteristiche.

Altro caso; Un militare denuncia i propri superiori per alcuni fatti gravi, il militare viene punito per non averlo comunicato agli stessi superiori che erano stati denunciati e magia magia, gli stessi superiori in un palese conflitto di interesse gli compilano le note abbassandole di due giudizi, senza alcuna giustificazione, in un chiaro ed evidente atteggiamento di vendetta.

Il codice penale non ammette la notizia della denuncia del denunciante al denunciato e per i militari non fa alcuna eccezione, proprio in virtù del fatto che le indagini hanno il compito di valutare i fatti e nel farlo gli inquirenti hanno l’esigenza di non far compromettere le indagini. Figuratevi se per un fatto grave, il militare che rileva l’illecito invece di denunciarlo alla autorità investigativa, quindi giudiziaria, lo dicesse ai diretti interessati. Non solo commetterebbe un illecito penale in quanto i reati, specie per chi indossa una divisa vanno denunciati ma a maggior ragione, omettendo la denuncia diverrebbe complice.

E succede che un militare che non esegue un ordine manifestamente sbagliato e che mette in pericolo la sua integrità fisica, contro la sua volontà lo esegue, si ferisce in modo grave e alla richiesta di avere la causa di servizio questa gli viene negata. Naturalmente il militare protesta perchè ha ragione, ma l’unica conseguenza è l’abbassamento delle note e alla prima difficoltà nella vita privata, questa viene presa come pretesto per un provvedimento disciplinare, citando fatti non veri o comunque smentiti dalla stessa autorità giudiziaria. E non ne fanno uno di provvedimento, bensì due per la stessa cosa a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

Fossero fatti isolati di qualche sparuto compilatore si potrebbe parlare di devianze soggettive, sporadiche, ma i fatti che vi ho citato sono veri, diversi per comandi, aree geografiche e categorie, quindi una consuetudine più che radicata in tutto l’Esercito italiano, che denota un mal costume e una pessima formazione dei superiori gerarchici sia nel diritto e soprattutto per quanto attiene il senso di lealtà, non nei confronti del valutato, bensì al giuramento prestato di adempiere ai doveri che gli sono conferiti.

Ma di tutto, quello che ci rattrista maggiormente è la giovane età dei compilatori, tutti usciti da accademie, (marescialli e ufficiali) che dovrebbero avere una laurea in tasca ed esprimersi non dico da letterati, almeno da alfabetizzati del ruolo che rivestono si, sarebbe il minimo.

Forse la illustre accademia di Modena e la Scuola Marescialli dovrebbero curare di più i loro allievi e dargli gli strumenti per comprendere e attuare quello che si legge nelle circolari applicative dello stato maggiore della difesa, perchè quello che emerge dai fatti e dalle letture di molti scritti valutativi, ci pone una domanda seria a cui rispondere.

L’ignoranza è di per se una brutta bestia, ma l’ignoranza in mano al potere decisorio è una aberrazione, una violenza gratuita, uno svilimento dell’intera istituzione e uno svilimento alla dignità del personale.

Che un militare per aver ragione deve ogni volta appellarsi a ricorsi gerarchici, TAR e Consiglio di Stato solo per il fatto che non esiste nessun criterio di valutazione oggettivo della effettiva capacità di chi li giudica, è veramente pesante da digerire.

Di seguito solo un piccolo stralcio di varie sentenza e di alcune frasi prese dalle direttive per la compilazione delle schede valutative, solo per capire se siamo presuntuosi noi o sono così semplici che non c’è bisogno di avere titoli accademici per comprenderle.

La «sistematica flessione delle …valutazioni» è giustificata soltanto dalla «presenza di fatti specifici, che dovrebbero essere indicati o comunque emergere dalla documentazione caratteristica» (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n.602/2013).

Non sono indicati nel giudizio elementi oggettivi di riscontro che denotino uno stato di servizio censurabile sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quello in precedenza attribuitogli” (TAR Liguria, Sez. II, sentenza n.3/2013), nello stesso senso Cons. Stato, Sez. III, 27 maggio 2003.

Il giudizio complessivo finale, infatti, non riflette «fatti specifici, che dovrebbero essere indicati o comunque emergere dalla documentazione caratteristica» (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 602/2013)

Ai sensi della circolare della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, in caso di «repentini abbassamenti di qualifica (di un livello o finanche di due livelli) dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali», è «indispensabile che…risultino nel documento elementi oggettivi di riscontro alla base di tali sensibili flessioni»

La “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei carabinieri” Prot. n. M_D GMIL V SS 0288758 del 10 06 2010, rileva:

… 2. Dal costante monitoraggio della materia si ritiene che i seguenti argomenti necessitino ancora di particolare attenzione: … – i riflessi sulla documentazione caratteristica delle licenze per maternità; … paternità.

Abbiamo riportato solo piccoli esempi ma rendono l’idea di come siamo messi, la circolare per la redazione dei documenti caratteristici non viene letta, tanto meno applicata, evitiamo di riportare la frasi del giudizio dei compilatori per ovvia opportunità, ma vi assicuro che siamo a livelli che dire bassi è veramente troppo poco..

Torneremo sull’argomento, ci sembra doveroso.

*Giuseppe Pesciaioli

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