RAVE PARTY. Ma davvero serviva?

Anticipo che l’analisi che segue del neo-reato, introdotto nel nostro codice penale è esclusivamente frutto di un mio personale pensiero. Il reato in oggetto è stato inserito nel titolo VI del codice Rocco, in particolare nelle fattispecie dei delitti contro l’incolumità pubblica e più precisamente è stato aggiunto l’articolo 434-bis. Trovo esagerato questo reato per vari motivi che a breve riporterò per semplice spirito critico e analisi dottrinale. Il reato in questione è riportato nel CAPO I del CP, dove sono sostanzialmente puniti i reati di strage, incendio e vari pericoli di disastri in generale. Partendo dal presupposto che è giusto limitare la possibilità di invasione di terreni o edifici altrui al fine anche di preservare in alcune ipotesi l’incolumità pubblica, (vedesi la questione della pericolosità della struttura al RAVE di Modena) reati inoltre già previsti dal codice all’art 633 CP, si tende, a mio parere, a limitare il diritto di festa e di aggregazione.

Lo trovo sia imprudente a livello costituzionale, che lesivo della libera possibilità di aggregazione prevista dalla nostra democrazia, uscita già martoriata dalle numerose restrizioni previste in periodo COVID.

Mi lascia particolarmente pensieroso la velocità con cui il Ministro ed i suoi collaboratori sono riusciti a tirare fuori una legge con cosi poco tempo a renderla penalmente rilevante e, soprattutto nel prevedere la possibilità di utilizzare lo strumento delle intercettazioni telefoniche al fine di prevenire e contrastare lo stesso.

Si prevede per la punibilità dai 4 ai 6 anni di reclusione.

Quindi, pensando alla vita di tutti i giorni, un ragazzo che semplicemente partecipa ad un c.d. rave e quindi non soggiace alla pena dei promotori (6 anni), gli viene attribuita un attenuante di 1/3 e quindi sconterà 4 anni di galera circa, per essere andato ad una festa ed ascoltato della musica.

Ripeto, è giusto punire ciò che può accadere in questi momenti di aggregazione o festeggiamenti, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti (reato punito dall’articolo 73 e ss del codice) o le fattispecie di invasione.

Facendo un passo indietro e smembrando il reato in questione, possiamo rilevare che rimane ben poco da punire che non sia già punito a livello giuridico.

Togliendo quindi il reato di occupazione abusiva di terreno ed edifici altrui e, togliendo i reati di spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, entrambi già previsti e puniti con precise sanzioni, non resta che la limitazione alla possibilità di riunione ed aggregazione, principio fondamentale e protetto sia a livello costituzionale che da leggi internazionali, nonché uno dei primi principi richiesti dal cittadino post periodo fascista e caposaldo della nostra carta fondamentale.

Anche al fine di sembrare complottista o storicamente esagerato, è dovere di tutti i cittadini non dimenticare le atrocità del passato dovute ad ignoranza giuridica ed in particolare le vicende dello Statuto Albertino e della Costituzione tedesca, rimasti entrambi formalmente in vigore durante i regimi totalitari, ma svuotati di contenuto dalle leggi dei regimi devono far porre oggi ed in futuro una sempre attenta analisi delle questioni dello Stato, nonostante la conosciuta rigidità della nostra democrazia e delle nostre leggi costituzionali, le quali sono pensate appunto per evitare sgradevoli ritorni al passato.

Inoltre concludo e invito alla lettura dell’analisi sistematica e sicuramente più accurata della mia del Prof. Giovanni Fiandaca , il quale giurista di altissima giurisprudenza, in maniera più capillare, sostiene il reato stesso difficilmente punibile e soprattutto lesivo della nostra libertà democratica.

Mario B.B.

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